Il Certificato Prevenzione Incendi, o semplicemente CPI, è uno degli aspetti più importanti della progettazione antincendio. Infatti, questo documento certifica la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza antincendio nel rispetto normativa Prevenzione Incendi
La normativa vigente
La normativa antincendio ha subito nel corso degli anni tutta una serie di cambiamenti e aggiunte
- il D.M. 16 febbraio 1982 che indicava le attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- il D.P.R. n. 37/1998 che conteneva il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi;
- il D.P.R. n. 689/1959 che determinava aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco;
- il D.P.R. n. 214/2006 recante semplificazione delle procedure per ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di 5 metri cubi;
- l’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 che introduceva e disciplinava il CPI
Dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato tramite Decreto del Presidente della Repubblica n° 151 del 1° agosto 2011 che abroga e sostituisce tutti i riferimenti normativi citati in precedenza, semplificando di fatto gli adempimenti, prevedendo procedure differenziate in funzione della complessità delle attività.
Successivamente è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 21/02/2017 il quale estende l’obbligo del CPI a nuove attività
Quando è obbligatorio il Certificato Prevenzione Incendi
Il DPR 151 stabilisce tre categorie per le attività soggette a prevenzione incendi: A, B e C per un totale di 80 attività soggette, come riportato sul sito ufficiale dei Vigili del Fuoco
Le categorie sono individuate in base alla gravità del rischio, alla dimensione o al grado di complessità dell’attività stessa. A seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi, che cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività.
Nel dettaglio, le tre categorie sono così distinte
La Categoria A raggruppa tutte le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano quindi in tale categoria, ad esempio: alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto.
Nella Categoria B rientrano le attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità o attività sprovviste di regola tecnica. Ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m², aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²
Infine, nella Categoria C ricadono le attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica come centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti
Come ottenere il Certificato Prevenzione Incendi
La richiesta del CPI va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima dell’esercizio dell’attività mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio
La SCIA antincendio, che non va confusa con quella edilizia, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività (Datore di Lavoro/Legale Rappresentante) presenta al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi.
La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.
Dopo accurati controlli sulla completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati, in caso di esito positivo il Comando dei VVF ne rilascia una ricevuta. Entro 15 giorni quindi viene rilasciato all’attività il Certificato di Prevenzione Incendi.
Durata del CPI e rinnovo
Il Certificato Prevenzione Incendi ha una validità di 5 anni. Il rinnovo periodico del Certificato si ottiene inviando ogni 5 anni una dichiarazione ai Vigili del Fuoco di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio.
Al contrario, il titolare ha l’obbligo di avviare nuovamente l’intera procedura quando si verificano una delle seguenti condizioni:
- Modifiche nelle strutture
- Variazione delle sostanze pericolose
- Nuova destinazione dei locali
- Modifica delle condizioni di sicurezza